L’Azione Cattolica Italiana (primi 10 artt. dello Statuto nazionale dell’ACI)

Art. 1 LA NATURA ECCLESIALE DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA
1. L’Azione Cattolica Italiana è un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.
Art. 2 L’IMPEGNO RELIGIOSO APOSTOLICO DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’impegno dell’ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.
Art. 3 I LAICI DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA
1. I laici che aderiscono all’ACI:
a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all’apostolato nella loro specifica condizione di vita;
b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell’Associazione per contribuire all’elaborazione e all’esecuzione dell’azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;
c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l’unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell’ambito delle realtà temporali.

Art. 4 SEGNO DI UNITÀ NELLA COMUNITÀ CRISTIANA

1. L’Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.

Art. 5 LA COLLABORAZIONE DIRETTA CON I PASTORI

1. L’ACI, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora diretta mente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le
offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l’unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e Vescovi.

Art. 6 LA PRESENZA E IL SERVIZIO NELLA CHIESA LOCALE

1. L’esperienza associativa e l’attività apostolica dell’Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l’ACI offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi.
2. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L’ACI promuove l’impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico.

Art. 7 LA COMUNIONE CON LE AGGREGAZIONI ECCLESIALI

1. L’ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento.

Art. 8 LA PARTECIPAZIONE ALLE AGGREGAZIONI INTERNAZIONALI CATTOLICHE

1.    L’ACI, nelle sue diverse articolazioni, partecipa all’attività delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Art.9 L’IMPEGNO PER LA FAMIGLIA

1.    L’ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica.

Art.10 I SACERDOTI ASSISTENTI

1. Nell’Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita della Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale
ed il senso apostolico e a promuoverne l’ unità.
2. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell’apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell’Associazione.
3. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall’Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell’Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze.
4. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l’autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione
(Settore, ACR, Movimento o Gruppo).